Collocamento mirato: come evitare le sanzioni e favorire l’inclusione dei disabili

Un breve vademecum per le aziende private che devono rispettare la quota di riserva e le alternative possibili.

Collocamento mirato: scadenza e sanzioni per le aziende private


Le aziende private che hanno almeno 15 dipendenti devono assumere una certa quota di lavoratori disabili, secondo la legge n. 68/99 e le sue modifiche. Per dimostrare di aver rispettato questo obbligo, devono inviare entro il 31 gennaio 2024 un prospetto informativo al Centro per l’Impiego competente, con i dati dei lavoratori dipendenti e di quelli disabili.

Se non lo fanno, rischiano una multa di 702,43 euro, più 34,02 euro al giorno di ritardo, come stabilito dal Decreto n.194 del 30 settembre 2021.

Chi sono i lavoratori disabili da assumere? Quali sono le categorie escluse dal calcolo della quota? In quali casi si può essere esonerati o sospesi dall’obbligo di assunzione? Per rispondere a queste domande, consulta il nostro breve riassunto della normativa vigente sul collocamento mirato.


Chi sono i lavoratori disabili da assumere?


I lavoratori disabili da assumere sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • invalidi civili con invalidità tra il 46% e il 100%;
  • invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
  • invalidi per servizio;
  • invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
  • non vedenti e sordomuti;
  • categorie protette: profughi italiani; orfani e vedove di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio; vedove, orfani, coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili; vedove, orfani, coniugi e figli delle vittime del dovere, del terrorismo della criminalità organizzata.


Quali sono le categorie escluse dal calcolo della quota?


Non sono computati tra i dipendenti ai fini della quota di riserva i seguenti lavoratori:

  • dipendenti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi;
  • dipendenti assunti tramite collocamento mirato ex lg. n. 68/99;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • lavoratori socialmente utili;
  • dirigenti;
  • personale assunto con contratto di inserimento o di somministrazione presso l’utilizzatore, ad esclusione di quanto disposto dall’art. 34, co. 3 del D. lgs. 81/15;
  • lavoratori a domicilio;
  • apprendisti.


In quali casi si può essere esonerati o sospesi dall’obbligo di assunzione?


L’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato può essere sospeso temporaneamente o esonerato definitivamente in alcune situazioni particolari, come:

  • ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale in CIGS;
  • fallimento e/o liquidazione;
  • contratto di solidarietà;
  • accordo sindacale;
  • impossibilità di reperire lavoratori idonei;
  • presenza di lavoratori disabili già assunti con riduzione della capacità lavorativa maggiore del 60% (o del 45% in caso di disabilità psichica o intellettiva).


Un’alternativa vantaggiosa: l’articolo 14 della legge Biagi


Se la tua azienda non può o non vuole assumere direttamente i lavoratori disabili, c’è un’altra soluzione: l’articolo 14 della legge Biagi. Questo articolo ti consente di:

  • affidare una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B, che impiega lavoratori disabili;
  • collaborare al bene della società, favorendo l’inclusione sociale e lavorativa dei disabili;
  • ottenere dalla cooperativa un lavoro di qualità a un prezzo competitivo;
  • rispettare la legge, evitando le sanzioni previste;
  • adempiere ai tuoi obblighi occupazionali, senza dover assumere direttamente i disabili;
  • accedere ai bandi pubblici e privati, che richiedono il rispetto della quota di riserva.

Grazie all’articolo 14 della legge Biagi, la tua azienda sorride e contribuisce a creare un mondo più giusto e solidale.

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