Collocamento mirato: scadenza e sanzioni per le aziende private
Le aziende private che hanno almeno 15 dipendenti devono assumere una certa quota di lavoratori disabili, secondo la legge n. 68/99 e le sue modifiche. Per dimostrare di aver rispettato questo obbligo, devono inviare entro il 31 gennaio 2024 un prospetto informativo al Centro per l’Impiego competente, con i dati dei lavoratori dipendenti e di quelli disabili.
Se non lo fanno, rischiano una multa di 702,43 euro, più 34,02 euro al giorno di ritardo, come stabilito dal Decreto n.194 del 30 settembre 2021.
Chi sono i lavoratori disabili da assumere? Quali sono le categorie escluse dal calcolo della quota? In quali casi si può essere esonerati o sospesi dall’obbligo di assunzione? Per rispondere a queste domande, consulta il nostro breve riassunto della normativa vigente sul collocamento mirato.
Chi sono i lavoratori disabili da assumere?
I lavoratori disabili da assumere sono quelli che rientrano in una delle seguenti categorie:
- invalidi civili con invalidità tra il 46% e il 100%;
- invalidi del lavoro con invalidità superiore al 33%;
- invalidi per servizio;
- invalidi di guerra e civili di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
- non vedenti e sordomuti;
- categorie protette: profughi italiani; orfani e vedove di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio; vedove, orfani, coniugi e figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili; vedove, orfani, coniugi e figli delle vittime del dovere, del terrorismo della criminalità organizzata.
Quali sono le categorie escluse dal calcolo della quota?
Non sono computati tra i dipendenti ai fini della quota di riserva i seguenti lavoratori:
- dipendenti a tempo determinato con durata inferiore a 6 mesi;
- dipendenti assunti tramite collocamento mirato ex lg. n. 68/99;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- lavoratori socialmente utili;
- dirigenti;
- personale assunto con contratto di inserimento o di somministrazione presso l’utilizzatore, ad esclusione di quanto disposto dall’art. 34, co. 3 del D. lgs. 81/15;
- lavoratori a domicilio;
- apprendisti.
In quali casi si può essere esonerati o sospesi dall’obbligo di assunzione?
L’obbligo di assunzione tramite collocamento mirato può essere sospeso temporaneamente o esonerato definitivamente in alcune situazioni particolari, come:
- ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale in CIGS;
- fallimento e/o liquidazione;
- contratto di solidarietà;
- accordo sindacale;
- impossibilità di reperire lavoratori idonei;
- presenza di lavoratori disabili già assunti con riduzione della capacità lavorativa maggiore del 60% (o del 45% in caso di disabilità psichica o intellettiva).
Un’alternativa vantaggiosa: l’articolo 14 della legge Biagi
Se la tua azienda non può o non vuole assumere direttamente i lavoratori disabili, c’è un’altra soluzione: l’articolo 14 della legge Biagi. Questo articolo ti consente di:
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- collaborare al bene della società, favorendo l’inclusione sociale e lavorativa dei disabili;
- ottenere dalla cooperativa un lavoro di qualità a un prezzo competitivo;
- rispettare la legge, evitando le sanzioni previste;
- adempiere ai tuoi obblighi occupazionali, senza dover assumere direttamente i disabili;
- accedere ai bandi pubblici e privati, che richiedono il rispetto della quota di riserva.
Grazie all’articolo 14 della legge Biagi, la tua azienda sorride e contribuisce a creare un mondo più giusto e solidale.
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